Tende da sole: Cos’è il Bonus 2023/2024
Disciplinato per la prima volta dal Decreto Interministeriale del 6 agosto 2020, dopo i rinnovi della Legge di Bilancio 2021 e 2022, il bonus tende da sole, che rientra nei lavori incentivabili, è stato esteso al 2023 e al 2024. L’gevolazione fiscale comprende tutti gli interventi che comportano un risparmio energetico con l’acquisto delle tende da sole, delle schermature solari, tapparelle o altre coperture fisse interne o esterne.
Il beneficio prevede una detrazione fiscale del 50% sui costi effettuati per acquistare e installare schermature solari o chiusure tecniche mobili oscuranti e per la rimozione di eventuali strutture antecedente ed altre opere accessorie, fino ad un massimo di 60.000 euro per unità immobiliare.
Come funziona il Bonus
Il bonus funziona alla sola condizione che l’intervento sia effettuato “su un edificio esistente, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi”.
Le tende da sole si potranno comprare con l’incentivo del bonus rispettando certe peculiarità e cioé che siano mobili, a copertura di una superficie vetrata, istallate all’esterno, ecc… L’agevolazione può essere estesa a più immobili, di pertinenza dello stesso proprietario, ma non necessariamente su un unico edificio. La cifra massima resta sempre intesa per singola abitazione.
Requisiti delle tende da sole
Non tutte le tipologie di schermature solari sono agevolabili. Il bonus tende da sole può essere erogato attenendosi a specifici requisiti come evidenziato dalla Guida ENEA con rimando a circostanziate categorie quali:
- Marcate CE, ossia devono rispettare i requisiti standard previsti dall’Unione europea
- Mobili
- Installate a protezione di superfici vetrate
- Installate ad integrazione dei serramenti, o anche solo applicate purché unite all’edificio
- Realizzate nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed efficienza energetica
- Installate con orientamento a est, sud, ovest
In aggiunta, le tende devono possedere un valore (Gtot) del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35, secondo la norma UNI EN 14501.
Tipologie di tende ammesse al Bonus
Scrupolose restrizioni riguardano le tipologie di tende ammesse all’acquisto con l’incentivo del bonus tende da sole. Devono rispettare le appropriate direttive nazionali e locali in vigore nell’ambito urbanistico, delle costruzioni, di efficienza energetica e di sicurezza. Le tipologie di tende che sono state valutate acquistabili in particolare sono le tende:
- Alla veneziana
- Verticali
- A rullo
- Esterne a bracci pieghevoli o rotanti
- Ombreggianti per lucernari e finestre da tetto
Schermature solari detraibili
Nelle tipologie ammesse al bonus con i rispettivi costi di smontaggio, dismissione e messa in opera, rientrano anche le seguenti schermature solari:
- tende da sole
- tende per lucernari
- tende per serre
- tende a bracci
- tende per facciate
- tenda da facciata a rullo
- tende a veranda
- tende a pergola
- cappottine
- schermi solari mobili
- veneziane esterne
- frangisole
- chiusure oscuranti
- persiane
- scuri
- tapparelle
- tende interne
Per le schermature solari sono ammessi soltanto gli orientamenti da “est” “sud” “ovest”, esclusi gli altri. Nessun problema, invece per le chiusure oscuranti (persiane e tapparelle); è possibile chiedere il bonus anche se sono esposte a nord.
Tende da sole con Ecobonus o Superbonus?
I contribuenti beneficiari delle detrazioni fiscali per l’acquisto delle tende da sole o schermature solari hanno la facoltà di optare per l’Ecobonus 50% o per il Superbonus 90%.
La soluzione è subordinata alle esigenze specifiche del proprietario di casa o del condominio, analizzando quelli che sono i rispettivi requisiti tecnici e valutando che i committenti potranno monetizzare buona parte dei bonus fiscali esclusivamente attraverso le detrazioni fiscali, in 5 o 10 anni.
Ecobonus 50%
Possono richiedere le agevolazioni fiscali attraverso l’Ecobonus le persone fisiche (IRPEF) titolari di reddito d’impresa e professionisti (IRES) che godono di diritti sull’immobile sia residenziali e non residenziale.
Le prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni (Decreto MITE, allegato A) hanno un massimale di spesa detraibile di 276€/mq al netto di IVA, con una percentuale di detrazione del 50% delle spese ammissibili. La detrazione massima è di 60.000 euro per unità immobiliare.
La detrazione fiscale si frazionerà in 10 anni sempre dalla dichiarazione dei redditi fino alla fine del 2024. L’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura è praticabile per le opere antecedenti il 17 febbraio 2023 con il Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11.
I beneficiari dell’Ecobonus
- proprietari di singole unità immobiliari residenziali, ivi compresi i familiari come il coniuge, parenti entro il terzo grado
- proprietari di parti comuni di edifici residenziali (condomini)
- coloro i quali sostengono le spese di riqualificazione energetica, in quanto questa misura rientra negli Ecobonus e nel Superbonus
- coloro i quali possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio
Per inoltrare la richiesta non è obbligatorio presentare il modello ISEE.
Gli immobili che possono usufruire dell’Ecobonus
Tutti gli edifici che alla data d’inizio dei lavori, siano “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi. La detrazione è valida per tutti gli immobili, di qualsiasi categoria catastale, anche privi di impianto termico (condizione valevole solo per alcuni tipi di interventi tra cui l’installazione di schermature solari).
Superbonus 90%
L’agevolazione del Superbonus 90% deve essere associata ad uno degli interventi cosiddetti “trainanti” (si veda art. 119 comma 1 del c.d. Decreto Rilancio, convertito in legge 77 del 17 luglio 2020). Gli interventi trainanti sono:
- cappotto termico
- sostituzione degli impianti di riscaldamento
- interventi antisismici
Superbonus: a chi spetta
La detrazione è riservata ai contribuenti proprietari che detengono un diritto sull’immobile al momento dei lavori o che sostengono le spese. A beneficiare del bonus sono pertanto:
- nudi proprietari
- titolari di diritti reali di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie
- locatari in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario e familiari del possessore o del detentore dell’immobile
- persone fisiche (IRPEF)
- condomini
- istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché gli enti con le stesse finalità sociali
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi sugli immobili da esse posseduti e assegnati ai propri soci
- organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore
- associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi
Gli immobili che possono usufruire del Superbonus
Edifici a destinazione residenziale quali condomìni, edifici monofamiliari e dalle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e dotate di accesso autonomo esterno, prime e seconde case. Sono escluse le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e castelli (categorie catastali A1, A8 e A9). Gli immobili non devono evidenziare irregolarità o abusi edilizi pendenti.
Le spese ammissibili
Tra le spese ammissibili per le quali è concessa la detrazione fiscale sono annoverate:
- Smontaggio e dismissione dei vecchi sistemi di schermatura
- Fornitura, montaggio e messa in posa di schermature solari o chiusure oscuranti tecniche
- Fornitura e installazione di meccanismi automatici per regolare e controllare le schermature
- Assistenza professionale per la documentazione tecnica necessaria, per la direzione dei lavori
- Opere provvisionali e accessorie
- Oneri e imposte comunali
Come pagare
Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali con l’Ecobonus è preferibile adempiere con pagamenti tracciabili attraverso il bonifico bancario o postale. Altre forme di pagamento non sono accettate e non ti daranno accesso alle agevolazioni e altri incentivi.
Il bonifico parlante deve prevedere le seguenti informazioni:
- Codice fiscale del detraente
- Partita iva del beneficiario del bonifico
- Numero della fattura e data
- Scrivere letteralmente (anche abbreviato) “Bonifico per detrazione fiscale per risparmio energetico Legge 296//2006 e successive modifiche o integrazioni”
Come richiedere il Bonus tende da sole all’Enea
Per richiedere il Bonus tende da sole va presentata online entro 90 giorni dalla data fine dei lavori o di collaudo delle opere, una comunicazione all’ENEA tramite il sito web dell’Agenzia (detrazionifiscali.enea.it), effettuando l’accesso all’Area Utenti optando per:
l’Ecobonus
“Scheda descrittiva dell’intervento” relativa all’anno in cui i lavori sono terminati
il Superbonus
“Scheda descrittiva dell’intervento” comprensiva di: Asseverazione tecnica e di congruità dei costi, inclusi gli allegati obbligatori (APE pre e post intervento, polizza assicurativa del tecnico asseveratore, fatture delle spese sostenute, computo metrico).
La comunicazione è obbligatoria perché serve per beneficiare poi della detrazione al momento della dichiarazione dei redditi, da presentare tramite il modello Redditi Persone Fisiche (ex Unico). Se i lavori sono stati effettuati in condominio, è obbligatorio allegare anche la delibera di assemblea o dichiarazione di consenso del proprietario se si tratta di abitazione indipendente.
Documenti da conservare per l’Ecobonus
tecnici
- certificazione del fornitore/ produttore/ assemblatore che attesti il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla norma
- stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, che riporti il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario;
- schede tecniche dei componenti e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP)
- Asseverazione di congruità dei costi
amministrativi
- delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali
- fatture relative alle spese sostenute
- ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento
- stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.
Documenti da conservare per il Superbonus
tecnici
- Asseverazione completa degli allegati obbligatori redatta e firmata da un tecnico abilitato,
- Stampa in originale della “Scheda Descrittiva” degli interventi, riportante il codice CPID 3 firmata dal tecnico abilitato e dal soggetto beneficiario
- Copia della relazione tecnica,
- APE (Attestato di Prestazione Energetica) di ogni singola unità immobiliare
- Specifica documentazione tecnica a seconda degli interventi trainanti realizzati
amministrativi
- titolo edilizio, ove richiesto, in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (SCIA, CILA, ecc.)
- delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori
- dichiarazione di consenso da parte del/la proprietario/a per i lavori effettuati dal detentore dell’immobile
- fatture relative alle spese sostenute ovvero certificazione delle somme corrisposte dal condòmino per gli interventi sulle parti comuni
- ricevuta dei bonifici «parlanti» bancari o postali;
- stampa della e-mail ricevuta dall’ENEA contenente il codice ASID che costituisce ricevuta che l’asseverazione è stata trasmessa
Il Visto di conformità, a prescindere dalle modalità di fruizione dell’agevolazione, è necessario che sia conservato anche da parte del beneficiario.